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Fratelli d'Italia Valtiberina interviene sull'assegnazione obbligatoria al terzo pediatra

E' ravvisabile un reato di abuso d'ufficio nell'assegnazione coercitiva del pediatra ad una famiglia

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Fratelli d'Italia Valtiberina al fine di chiarire sulla questione dell'assegnazione obbligatoria al terzo pediatra appena nominato per la Valtiberina, ricorda alla ASL che esiste una normativa da rispettare ovvero l'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92 COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99 (Decreto del Presidente della Repubblica, 28 luglio 2000*) L'Articolo 24 - Scelta del pediatra questa recita: "1 . La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. 2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio Sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 3.L'Azienda, nei punti di scelta e revoca, per facilitare la scelta del medico da parte dei cittadini, espone un elenco nominativa dei pediatri che possono acquisire scelte indicando a fianco di ciascun nominativo: ubicazione dell'ambulatorio con i relativi orari e la parte di orario destinato alle visite su appuntamento; eventuale adesione alla pediatria di gruppo o a forme di associazionismo. 4. Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 5. Le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 18. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. 6. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente, le scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 7 anche oltre il massimale; b) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate a medico iscritto negli elenchi della medicina generale. 7. Le scelte di cui al comma 6 vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un. pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell'elenco e al medico che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono. 8. Con l'inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale. 9. La Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11 e acquisita l'accettazione del medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore d un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 10. La scena per i residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata. 11. Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra dell'Azienda USL di provenienza del minore. La scelta é espressamente rinnovabile."

Ora, dal momento che questa è la normativa che parrebbe vigente ed applicabile sulla scelta del Pediatra, per Fratelli d'Italia la sintesi di tutto questo è che l'Asl  deve solo informare i genitori  dei bambini dell'avvenuta nomina di un nuovo pediatra, degli orari e della sede in cui svolge il suo lavoro, ma i genitori sono liberi di iscriversi a quel pediatra, senza alcuna coercizione, da parte dell'Azienda Sanitaria. Dunque Fratelli d'Italia ritiene che in una assegnazione coercitiva dei pazienti al nuovo pediatra, se ciò fosse fatta, vi si ravviserebbe  il reato di abuso di ufficio, perseguibile  dalla legge.

Redazione
© Riproduzione riservata
18/07/2019 15:53:48


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