Coronavirus, stop al fallimento delle imprese sino alla fine della crisi
Tra le misure inserite nel decreto anche nuove norme per assicurare la continuazione delle attività
Oltre a misure straordinarie per assicurare la liquidità alle imprese e sul fronte del Fisco, col rinvio di tutti i pagamenti di tasse e contributi altri due mesi a favore dei professionisti e delle imprese colpiti dalla crisi innescata dal coronavirus, il decreto imprese introduce molte novità in campo fallimentare. Il governo ha infatti previsto una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza Covid.
Primo, salvaguardare le imprese
In questa fase, infatti, è del tutto prevedibile che si possano registrare importanti e diffuse perdite di capitale e che per molte imprese sarà difficile conservare una regolare prospettiva di continuità aziendale. Di qui la necessità di salvaguardare le imprese che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Questa neutralizzazione si realizza innanzitutto con due tipi di interventi: in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso; e quindi disattivando le cause di scioglimento societarie per riduzione o perdita del capitale sociale.
Il ruolo dei soci
Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Stop ai fallimenti
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza. In particolare il periodo dell’emergenza è sterilizzato ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori; quindi quando sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie (ma solo dopo la fine dell’emergenza).
Sospesi cambiali e assegni
Infine si prevede che per titoli di credito quali cambiali e assegni, i loro termini di scadenza sono sospesi. Di conseguenza sono sospesi i termini per la presentazione al pagamento (e questo è a favore del beneficiario dell’assegno, che in questo periodo potrebbe avere difficoltà a recarsi in banca), i termini per la levata del protesto (e questo è un vantaggio per il traente, caso mai l’assegno fosse scoperto). La norma non impedisce comunque al beneficiario, se vuole, di portare lo stesso il titolo all’incasso e al trattario di pagare (purché sul conto del traente vi siano i fondi).
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